Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 3
- Promulgazione dello Statuto o della legge statutaria nel caso di mancata richiesta di referendum
1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria sul b.u.r.t., ai sensi dell’articolo 2, comma 2, non sono presentate richieste di referendum e non risulta pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto con le formule seguenti: "Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto della Regione Toscana: (testo dello Statuto)"."Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge statutaria (testo della legge statutaria)".
2. In nota alla pubblicazione di cui al comma 1 è dato conto dell'assenza di richieste di referendum.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.