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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

TITOLO V
- Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione
CAPO I
- Iniziativa e svolgimento
Art. 58
- Oggetto
1. L’istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo, come disciplinato dal presente titolo.
2. Non si svolge il referendum consultivo di cui al comma 1:
a) per le rettifiche di confine fra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonché per ragioni topografiche, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano richiesta e ne fissino d’accordo le condizioni;
b) per eventuali rettifiche di confini fra comuni in assenza di popolazione sul territorio interessato dalla rettifica, quando ne facciano richiesta i consigli comunali.
Art. 59
- Consultazione dei comuni
1. Entro trenta giorni dall’assegnazione della proposta di legge di cui all’articolo 58, comma 1, presentata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, la commissione consiliare competente, previa consultazione del comune o dei comuni interessati, predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge. (20)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 6.

1. bis Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all’acquisizione dell’ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, la commissione procede ugualmente agli adempimenti di cui al comma 1. (21)

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 6.

2. La consultazione è rivolta:
a) in caso di fusione di comuni, ai comuni oggetto della fusione;
b) in caso di incorporazione di un comune in un altro già esistente, ai due comuni;
c) in caso di modifica delle circoscrizioni, ai comuni interessati dalla modifica anche a seguito di istituzione di nuovi comuni; (22)

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 6.

d) in caso di modifica della denominazione, al comune interessato.
Art. 60
- Deliberazione di svolgimento del referendum (24)

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 7.

1. Il Consiglio regionale delibera lo svolgimento del referendum relativo alla proposta di legge, ovvero esprime il voto contrario sulla proposta di legge stessa.
2. La deliberazione di cui al comma 1, contiene il quesito referendario relativo alla fusione oggetto della proposta di legge in discussione, gli eventuali ulteriori quesiti relativi alla fusione di un numero minore di comuni rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge e individua il comune o i comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati a votare anche con riferimento agli ulteriori quesiti.
3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione sullo svolgimento del referendum o, in caso di quesiti ulteriori, dei relativi referendum, al Presidente della Giunta regionale ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 62.
Art. 61
- Diritto di partecipazione
1. Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo di cui al presente titolo i soggetti di cui all’articolo 45, così come individuati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.
2. In caso di referendum per l’istituzione di nuovi comuni, partecipano alla votazione sia gli elettori della frazione o delle frazioni che intendono costituirsi in comune, sia gli elettori del comune o dei comuni da cui si propone il distacco.
3. In caso di referendum per la fusione di comuni con istituzione di un nuovo comune risultante dalla fusione, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.
4. In caso di referendum per l’incorporazione di un comune in un altro già esistente, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.
5. In caso di referendum per il distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione a un altro comune, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.
6. In caso di referendum per il mutamento di denominazione del comune, partecipano alla votazione gli elettori del comune.
Art. 62
1. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 60, comma 1, favorevole allo svolgimento del referendum, il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum.
2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale riporta il quesito o i quesiti (25)

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 8.

da sottoporre agli elettori, come determinato nella deliberazione consiliare di cui all’articolo 60, comma 2, gli elettori chiamati alla votazione ai sensi dell’articolo 61 e fissa la data in due giornate, domenica e lunedì, (28)

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 5.

e l’orario della votazione.
2 bis. Tra la data del decreto di cui al comma 2 e la data delle votazioni intercorre un periodo non inferiore a sessanta giorni.(13)

Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3, art. 1.

3. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t. ed è comunicato ai sindaci dei comuni interessati, ai presidenti delle Corti d’appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni interessati, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
4. I sindaci danno notizia agli elettori della votazione con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.
Art. 63
- Svolgimento della votazione e scrutinio
1. Per lo svolgimento del referendum di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili e se non diversamente disposto in questo titolo, le norme di cui al titolo III, capo IV ad eccezione dell'articolo 34, commi 2 e 3 (14)

Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3, art. 2.

e titolo IV, capo IV della presente legge.
Art. 64
- Ufficio circoscrizionale per il referendum
1. Entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum è istituito, presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, l’ufficio circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall’articolo 38.
Art. 65
- Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, l’ufficio centrale circoscrizionale procede, in pubblica adunanza, all’accertamento del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati, ed aver deciso sull’assegnazione o meno dei voti relativi.
2. L’atto di accertamento del risultato evidenzia in modo distinto l’esito della consultazione negli uffici di sezione elettorali ricompresi nel territorio individuato dalla proposta di legge regionale istitutiva del nuovo comune ovvero ricompresi nel territorio oggetto del distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad altro comune, come individuato dalla relativa proposta di legge regionale.
3. Delle operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato al Presidente della Giunta regionale e uno al Presidente del Consiglio regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai sindaci dei comuni interessati l’esito del referendum.
Art. 66
- Reclami
1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazione di votazioni e di scrutinio decide l’ufficio circoscrizionale nella pubblica adunanza di cui all’articolo 65, comma 1, prima di procedere alle operazioni di cui all’articolo 65, commi 2 e 3.
Art. 67
- Esito del referendum
1. Il risultato del referendum è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.
2. Il risultato del referendum è pubblicato sul b.u.r.t.
3. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio regionale per le decisioni finali in ordine alla proposta di legge di cui all’articolo 58.
4. La motivazione della legge di cui al comma 3 reca l’indicazione specifica del risultato della votazione dei singoli territori, evidenziando in modo distinto l’esito della consultazione della frazione o porzione di territorio direttamente interessata.
4 bis. Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento del referendum, il Consiglio regionale non assuma la decisione finale di cui al comma 3, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e la proposta di legge è riassunta di diritto nella legislatura successiva e assegnata alla commissione competente entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La commissione esprime il parere referente sulla proposta di legge entro trenta giorni dall’assegnazione. (26)

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 9.

CAPO II
- Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo
Art. 68
- Ambito applicativo
1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.
2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto dal presente capo, le disposizioni di cui al titolo V, capo I, della presente legge e le disposizioni del Sito esternodecreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative) convertito dalla Sito esternolegge 16 luglio 1994, n. 453 .
Art. 69
- Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo della consultazione elettorale europea cui è abbinato.
2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni del Parlamento europeo svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.
Art. 70
- Orari di votazione e scrutinio
1. L’orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto dalla normativa per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo.
2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello dell’elezione del Parlamento europeo.
Art. 71
- Ufficio circoscrizionale per il referendum
1. L’ufficio elettorale provinciale di cui all’Sito esternoarticolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo) svolge le funzioni dell’ufficio centrale circoscrizionale per il referendum descritte agli articoli 65 e 66.
CAPO III
- Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni regionali
Art. 72
- Ambito applicativo
1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle consultazioni per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di seguito denominate “elezioni regionali”.
2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni regionali, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto in questo capo, le disposizioni di cui al titolo IV, capo I, della presente legge.
Art. 73
- Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo delle elezioni regionali cui è abbinato.
2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni regionali svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.
Art. 74
- Orari di votazione e scrutinio
1. L’orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto per le elezioni regionali.
2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello delle elezioni regionali.
Art. 75
- Ufficio centrale circoscrizionale
1. L’ufficio centrale circoscrizionale di cui all’articolo 2 della l.r. 74/2004 svolge le funzioni dell’ufficio circoscrizionale per il referendum di cui agli articoli 65 e 66.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.