Menù di navigazione

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO IV
- Indizione e svolgimento del referendum
Art. 34
- Indizione del referendum
1. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, entro quindici giorni (30)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 2.

dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 33, comma 7, il referendum.
2. Tra il decreto di indizione e la data delle votazioni devono intercorrere non meno di centoventi e non più di centottanta giorni. (31)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 2.

3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all’interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo.(17)

Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 2.

4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica la data di svolgimento del referendum, l’orario delle operazioni di voto e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t. ed è comunicato ai sindaci dei comuni della Regione, ai presidenti delle Corti d’appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
6. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti riportano integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 35
- Periodi di sospensione
1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono sospese:
a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;
b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale.
2. Nelle ipotesi del comma 1, i referendum regionali già indetti per una domenica che cada nei periodi (32)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 3.

di cui all’articolo 34, comma 3, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima data (18)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 4.

utile.
Art. 36
- Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum
1. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione totale delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, si pronuncia nuovamente sull’ammissibilità del quesito e, in caso affermativo, individua le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.
3. Nel caso di abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto di referendum, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, stabilisce se la consultazione debba avere luogo, quali siano le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il Collegio di garanzia si esprime su richiesta del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell’atto legislativo o regolamentare abrogativo della disciplina oggetto del referendum.
5. La pronuncia del Collegio di garanzia è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul b.u.r.t.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 3.
Art. 37
- Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
4. Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall’articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
5. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 .
6. Per l’esercizio del diritto di voto si applica il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’Sito esternoarticolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 ).
Art. 38
- Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali
1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la Corte d’appello di Firenze, gli uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale per il referendum, composti nei modi previsti dall’Sito esternoarticolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
2. Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 ) e alla Sito esternolegge Sito esterno25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).
Art. 39
- Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e possiedono le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dagli articoli 25 o 28, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All’elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di abrogazione sottoposte al voto.
4. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l’utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l’espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.
Art. 40
- Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.
Art. 41
- Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione della circoscrizione, l’Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nella circoscrizione, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate dai verbali ed i reclami presentati, sull’assegnazione o meno dei voti relativi.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato all’Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti allegati; uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
3. I rappresentanti designati ai sensi dell’articolo 40, comma 2, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
4. L’Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l’intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte d’appello, all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se sono raggiunte le maggioranze di cui all’articolo 75, comma 4, dello Statuto.
6. Il segretario dell’Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari.
7. Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d’appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
Art. 42
- Reclami
1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all’Ufficio centrale regionale, decide quest’ultimo nella pubblica adunanza di cui all’articolo 41, comma 4, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.