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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO III
- Raccolta e autenticazione delle firme
Art. 29
- Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum
1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate nei centottanta giorni successivi alla data della pubblicazione del quesito di cui agli articoli 27, comma 5, o 28, comma 2. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Sui fogli sui quali sono raccolte le firme è stampato il quesito referendario.
3. L’elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del d.p.r. 445/2000. (5)

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 13.

4. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati depositano i fogli contenenti le firme presso il Collegio di garanzia.
5. Il Collegio di garanzia redige e rilascia in copia ai delegati il verbale che attesta l’avvenuto deposito, indicando il giorno e l’ora. Nel verbale sono raccolte le dichiarazioni che i delegati rendono sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario e sul termine entro cui sono raccolte;
b) sulla regolarità della autenticazione delle firme;
c) sull’assenza di firme doppie.
Art. 30
- Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati ai sensi del comma 2.
2. I fogli sono vidimati:
a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari;
b) presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario formulato ai sensi degli articoli 25 o 28. Il formato dei fogli è libero.
Art. 31
- Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale
1. Nel caso di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), i delegati depositano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme.
2. Entro sette giorni lavorativi (10)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 7.

dal deposito, il responsabile del procedimento, o i funzionari da lui delegati, vidimano e consegnano i fogli destinati alla raccolta delle firme; a tal fine vi appongono il timbro, la data e la propria firma.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 27, comma 5, o all’articolo 28, comma 2, i delegati possono richiedere al responsabile del procedimento la stampa dei fogli per la raccolta delle firme a cura e spese della Regione.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, i delegati depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta scritta contenente il testo del quesito referendario e il numero di fogli richiesti.
5. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli entro centoventi giorni successivi al deposito della prima richiesta, nel rispetto del termine di cui all’articolo 29, comma 1.
6. Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto.
7. I fogli stampati e vidimati sono consegnati ai delegati entro dieci giorni lavorativi (10)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 7.

dalla richiesta di cui ai commi 3 e 5.
8. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, di ogni richiesta e di ogni consegna e ne rilascia copia ai delegati.
Art. 32
- Autenticazione delle firme
1. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate (6)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 14.

dall’Sito esternoarticolo 14, comma 1, della l. 53/1990 , come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della l. 130/1998 e dall’Sito esternoarticolo 4 della l. 120/1999 .
2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.
3. L’autenticazione reca l’indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.
Art. 33
- Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
1. Entro sessanta giorni lavorativi (11)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 8.

dal deposito di cui all’articolo 29, comma 4, il Collegio di garanzia verifica:
a) che le firme dichiarate dai delegati, con l’aggiunta di quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), siano almeno quarantamila;
b) che almeno quarantamila firme, comprese quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), siano state raccolte nel termine di cui all’articolo 29, comma 1;
c) che almeno quarantamila delle firme di cui alla lettera b) siano state autenticate ai sensi dell’articolo 32;
d) che almeno per quarantamila delle firme di cui alla lettera b) risulti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione.
2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:
a) prive delle indicazioni di cui all’articolo 29, comma 3;
b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui all’articolo 29, comma 1;
c) non regolarmente autenticate;
d) apposte su fogli non vidimati;
e) apposte su fogli su cui non è stampato il quesito referendario;
f) per le quali non risulta l’iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum abrogativo se il numero delle firme validamente autenticate al momento del deposito di cui all’articolo 29, comma 1, o successivamente per effetto delle verifiche dei commi 1 e 2, è inferiore a quarantamila.
4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.
6. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l’improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
7. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 4, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.