Menù di navigazione

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

TITOLO III
- Referendum abrogativo
CAPO I
- Iniziativa
Art. 19
- Titolari dell’iniziativa referendaria
1. In attuazione dell’articolo 75 dello Statuto, il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale è indetto quando ne facciano richiesta quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Toscana.
Art. 20
- Limiti di ammissibilità
1. Non sono sottoposti a referendum abrogativo:
a) lo Statuto della Regione Toscana;
b) i regolamenti interni degli organi regionali;
c) le leggi di bilancio e tributarie e i relativi regolamenti attuativi;
d) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato e dalla Regione Toscana e delle intese con altre regioni e i relativi regolamenti attuativi;
e) le leggi e i regolamenti la cui abrogazione comporterebbe l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
f) le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione e il funzionamento degli organi previsti dallo Statuto e degli istituti di cui agli articoli 74, 75 e 76 dello Statuto, qualora le disposizioni risultanti dall’esito favorevole all’abrogazione non garantiscano il funzionamento o l’operatività degli organi e istituti stessi.
2. L’abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto parti definite, purché di senso compiuto.
3. L’iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale; per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario ai sensi dell’articolo 21.
4. Un quesito che sia stato dichiarato inammissibile non può essere oggetto di iniziativa referendaria prima che sia trascorso un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.
5. Un quesito che sia stato sottoposto a referendum con esito negativo, anche per mancato raggiungimento del quorum di cui all’articolo 75, comma 4, dello Statuto, non può formare oggetto di iniziativa referendaria nel corso della medesima legislatura o comunque non prima di tre anni dalla data della votazione.
Art. 21
- Presentazione del quesito referendario
1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 25, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell’articolo 32, di non meno di duemila e non più di quattromila elettori della Regione; le firme dei sottoscrittori sono raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali;
b) la relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo, con gli estremi di legge o regolamento di cui si chiede la abrogazione. In caso di abrogazione parziale sono indicate e integralmente trascritte le parti del testo della legge o regolamento delle quali si chiede la abrogazione. La relazione contiene la sintesi dell’oggetto del referendum, evidenziando la chiarezza, l’univocità, l’omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum.
2. Le richieste di referendum sono depositate in un giorno feriale compreso tra il quindici settembre e il quindici ottobre di ogni anno.
3. I referendum le cui richieste sono presentate fuori dai termini di cui al comma 2 si svolgono nella prima data utile nel rispetto dei tempi previsti dalla presente legge.
Art. 22
- Verbale di deposito
1. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l’avvenuto deposito di cui all’articolo 21, comma 1, indicando il giorno e l’ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera a);
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme;
c) sull’assenza di firme doppie tra le firme di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a);
d) sull’indicazione dei due delegati di cui al comma 2.
2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.
3. I due delegati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
4. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 23
- Trasmissione del verbale
1. Il responsabile del procedimento trasmette il verbale di cui all’articolo 22, entro due giorni dalla sua redazione, al Collegio di garanzia e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
Art. 24
- Presentazione di più richieste referendarie
1. Le richieste di referendum sono esaminate nell’ordine di presentazione.
2. La verifica di più richieste di referendum presentate contestualmente è effettuata nell’ordine di presentazione.
Art. 25
- Quesito referendario
1. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Volete che sia abrogato/a…”, seguito dalla indicazione della data, numero e titolo della legge o regolamento sul quale è richiesto il referendum abrogativo.
2. In caso di abrogazione parziale, nel quesito sono indicati, oltre a quanto previsto al comma 1, gli articoli o le parti definite di senso compiuto sui quali è richiesto il referendum, e il relativo testo.
3. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari e riferito a questioni omogenee e univoche. Le disposizioni oggetto della medesima richiesta di referendum rispondono ai criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o regolamentari.
CAPO II
- Verifica di regolarità e di ammissibilità
Art. 26
- Verifica di regolarità
1. Entro quaranta giorni lavorativi (9)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 6.

dalla trasmissione del verbale, il Collegio di garanzia si pronuncia espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme e all’ammissibilità del quesito a norma dell’articolo 78 dello Statuto.
2. Il Collegio di garanzia verifica che almeno duemila delle firme di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a) siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Se la verifica di regolarità risulta negativa, il Collegio di garanzia, con apposito verbale, dichiara improcedibile la richiesta di referendum e il procedimento è concluso. Il verbale è comunicato entro due giorni al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t., al Presidente del Consiglio regionale e ai delegati.
5. Se la verifica di regolarità risulta positiva, il Collegio di garanzia ne dà comunicazione ai delegati indicando loro, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della seduta in cui sarà esaminata l’ammissibilità del quesito.
Art. 27
- Verifica di ammissibilità
1. Il Collegio di garanzia si pronuncia sull’ammissibilità del quesito in relazione:
a) all’oggetto materiale del referendum, e a tal fine verifica che il quesito riguardi leggi e regolamenti regionali;
b) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 20;
c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito;
d) alla omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui viene esaminata l’ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede, i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. In relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in modo chiaro ed univoco.
4. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall’adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t.
5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.
6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.
Art. 28
- Concentrazione di richieste referendarie
1. Il Collegio di garanzia, nei termini di cui all’articolo 26, comma 1, può disporre, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, la concentrazione in un unico quesito referendario delle diverse richieste che presentano uniformità e analogia di materia.
2. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall’adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t., unitamente al quesito.
CAPO III
- Raccolta e autenticazione delle firme
Art. 29
- Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum
1. Le firme per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate nei centottanta giorni successivi alla data della pubblicazione del quesito di cui agli articoli 27, comma 5, o 28, comma 2. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Sui fogli sui quali sono raccolte le firme è stampato il quesito referendario.
3. L’elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto alla firma sono indicati per esteso il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto, nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del d.p.r. 445/2000. (5)

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 13.

4. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, i delegati depositano i fogli contenenti le firme presso il Collegio di garanzia.
5. Il Collegio di garanzia redige e rilascia in copia ai delegati il verbale che attesta l’avvenuto deposito, indicando il giorno e l’ora. Nel verbale sono raccolte le dichiarazioni che i delegati rendono sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario e sul termine entro cui sono raccolte;
b) sulla regolarità della autenticazione delle firme;
c) sull’assenza di firme doppie.
Art. 30
- Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
1. Le firme per la richiesta di referendum popolare, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati ai sensi del comma 2.
2. I fogli sono vidimati:
a) presso le segreterie comunali o le cancellerie degli uffici giudiziari;
b) presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario formulato ai sensi degli articoli 25 o 28. Il formato dei fogli è libero.
Art. 31
- Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale
1. Nel caso di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), i delegati depositano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme.
2. Entro sette giorni lavorativi (10)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 7.

dal deposito, il responsabile del procedimento, o i funzionari da lui delegati, vidimano e consegnano i fogli destinati alla raccolta delle firme; a tal fine vi appongono il timbro, la data e la propria firma.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 27, comma 5, o all’articolo 28, comma 2, i delegati possono richiedere al responsabile del procedimento la stampa dei fogli per la raccolta delle firme a cura e spese della Regione.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, i delegati depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta scritta contenente il testo del quesito referendario e il numero di fogli richiesti.
5. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli entro centoventi giorni successivi al deposito della prima richiesta, nel rispetto del termine di cui all’articolo 29, comma 1.
6. Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto.
7. I fogli stampati e vidimati sono consegnati ai delegati entro dieci giorni lavorativi (10)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 7.

dalla richiesta di cui ai commi 3 e 5.
8. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, di ogni richiesta e di ogni consegna e ne rilascia copia ai delegati.
Art. 32
- Autenticazione delle firme
1. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate (6)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 14.

dall’Sito esternoarticolo 14, comma 1, della l. 53/1990 , come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della l. 130/1998 e dall’Sito esternoarticolo 4 della l. 120/1999 .
2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.
3. L’autenticazione reca l’indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.
Art. 33
- Verifica delle firme a corredo della richiesta di referendum
1. Entro sessanta giorni lavorativi (11)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 8.

dal deposito di cui all’articolo 29, comma 4, il Collegio di garanzia verifica:
a) che le firme dichiarate dai delegati, con l’aggiunta di quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), siano almeno quarantamila;
b) che almeno quarantamila firme, comprese quelle di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), siano state raccolte nel termine di cui all’articolo 29, comma 1;
c) che almeno quarantamila delle firme di cui alla lettera b) siano state autenticate ai sensi dell’articolo 32;
d) che almeno per quarantamila delle firme di cui alla lettera b) risulti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione.
2. Il Collegio di garanzia dichiara nulle le firme:
a) prive delle indicazioni di cui all’articolo 29, comma 3;
b) raccolte ed autenticate oltre il termine di cui all’articolo 29, comma 1;
c) non regolarmente autenticate;
d) apposte su fogli non vidimati;
e) apposte su fogli su cui non è stampato il quesito referendario;
f) per le quali non risulta l’iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
3. Il Collegio di garanzia dichiara improcedibile la richiesta di referendum abrogativo se il numero delle firme validamente autenticate al momento del deposito di cui all’articolo 29, comma 1, o successivamente per effetto delle verifiche dei commi 1 e 2, è inferiore a quarantamila.
4. Il Collegio di garanzia, entro il termine di cui al comma 1, contesta eventuali irregolarità ai delegati, che possono sanarle entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il Collegio di garanzia dà atto con apposito verbale delle verifiche svolte e delle decisioni adottate.
6. Il Collegio di garanzia trasmette il verbale che attesta l’improcedibilità della richiesta di referendum ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
7. Il Collegio di garanzia trasmette al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 4, il verbale che attesta la regolarità delle firme a corredo della richiesta.
CAPO IV
- Indizione e svolgimento del referendum
Art. 34
- Indizione del referendum
1. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, entro quindici giorni (30)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 2.

dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 33, comma 7, il referendum.
2. Tra il decreto di indizione e la data delle votazioni devono intercorrere non meno di centoventi e non più di centottanta giorni. (31)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 2.

3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all’interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo.(17)

Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 2.

4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica la data di svolgimento del referendum, l’orario delle operazioni di voto e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t. ed è comunicato ai sindaci dei comuni della Regione, ai presidenti delle Corti d’appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.
6. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti riportano integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 35
- Periodi di sospensione
1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono sospese:
a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;
b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale.
2. Nelle ipotesi del comma 1, i referendum regionali già indetti per una domenica che cada nei periodi (32)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 3.

di cui all’articolo 34, comma 3, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima data (18)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 4.

utile.
Art. 36
- Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum
1. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione totale delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Se prima della data di svolgimento del referendum è intervenuta l’abrogazione parziale delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, si pronuncia nuovamente sull’ammissibilità del quesito e, in caso affermativo, individua le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.
3. Nel caso di abrogazione totale o parziale delle disposizioni oggetto di referendum, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, stabilisce se la consultazione debba avere luogo, quali siano le disposizioni oggetto del referendum e riformula il quesito.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il Collegio di garanzia si esprime su richiesta del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell’atto legislativo o regolamentare abrogativo della disciplina oggetto del referendum.
5. La pronuncia del Collegio di garanzia è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul b.u.r.t.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 3.
Art. 37
- Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
4. Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall’articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
5. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 .
6. Per l’esercizio del diritto di voto si applica il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’Sito esternoarticolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 ).
Art. 38
- Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali
1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la Corte d’appello di Firenze, gli uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale per il referendum, composti nei modi previsti dall’Sito esternoarticolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
2. Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 ) e alla Sito esternolegge Sito esterno25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).
Art. 39
- Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e possiedono le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dagli articoli 25 o 28, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All’elettore sono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di abrogazione sottoposte al voto.
4. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l’utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l’espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.
Art. 40
- Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.
Art. 41
- Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione della circoscrizione, l’Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nella circoscrizione, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate dai verbali ed i reclami presentati, sull’assegnazione o meno dei voti relativi.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato all’Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti allegati; uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
3. I rappresentanti designati ai sensi dell’articolo 40, comma 2, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
4. L’Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l’intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte d’appello, all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se sono raggiunte le maggioranze di cui all’articolo 75, comma 4, dello Statuto.
6. Il segretario dell’Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari.
7. Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d’appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
Art. 42
- Reclami
1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all’Ufficio centrale regionale, decide quest’ultimo nella pubblica adunanza di cui all’articolo 41, comma 4, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
CAPO V
- Effetti
Art. 43
- Dichiarazione di avvenuta abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge o del regolamento.
2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 41, comma 6, sul b.u.r.t. e l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nel decreto di cui al comma 1, può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l’entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
Art. 44
- Risultato del referendum contrario all’abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 41, comma 6, dall’Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul b.u.r.t.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.