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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO V
- Indizione e svolgimento
Art. 13
- Indizione del referendum
1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con proprio decreto entro quindici giorni (29)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78, art. 1.

dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 9, comma 8. (1)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 20.

Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t.
2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso. (15)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 1.

3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica altresì l’orario delle operazioni di voto e riporta il quesito da sottoporre agli elettori.
4. Se prima dell'indizione del referendum è intervenuta la pubblicazione sul b.u.r.t. del testo di un'altra deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 2, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla ulteriore deliberazione possano svolgersi contemporaneamente.
Art. 14
- Periodi di sospensione
1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente capo relative allo svolgimento del referendum sono sospese:
a) nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale;
b) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione sul b.u.r.t. del decreto di indizione dei comizi elettorali e nei sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale;
2. Nelle ipotesi del comma 1, i referendum regionali già indetti per una data (16)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 2.

che cada nel periodo di cui all’articolo 13, comma 2, sono rinviati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla prima data (16)

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30, art. 2.

utile.
Art. 15
- Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come definito dall’articolo 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, in modo evidente, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: “Si” – “No”.
3. All’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum su più deliberazioni statutarie sottoposte al voto.
4. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l’utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l’espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.
Art. 16
- Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione del referendum.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere un rappresentante dei promotori del referendum e di ognuno dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale, individuati mediante delega scritta rilasciata rispettivamente dai delegati dei promotori o dai capigruppo.
Art. 17
- Operazioni elettorali - rinvio
1. Per tutte le operazioni elettorali non specificamente previste si applicano le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.