Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 84
- Disposizioni transitorie sul giudizio di regolarità e ammissibilità
1. A norma dell’articolo 81, comma 2, dello Statuto, fino alla costituzione del Collegio di garanzia statutaria, le funzioni che la presente legge, in attuazione dell’articolo 78 dello Statuto, affida a tale organo sono svolte dal Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio in un’apposita seduta ai fini del giudizio sulla regolarità e sull'ammissibilità del referendum nel rispetto dei termini previsti dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale decide sull'ammissibilità del referendum con votazione per appello nominale.
4. Il referendum è dichiarato ammissibile:
a) se il Consiglio regionale ne dichiara l’ammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto;
b) se, entro sessanta giorni dal deposito di cui all’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 50, il Consiglio regionale non si pronuncia espressamente.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.