Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 77
- Termini e depositi
1. Tutti i termini di cui alla presente legge, qualora scadano in un giorno festivo, si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
2. I depositi e i ritiri dei documenti presso gli uffici regionali e il Collegio di garanzia previsti nella presente legge si effettuano in un giorno lavorativo per gli uffici regionali, dalle ore nove alle ore tredici.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.