Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 76
- Assistenza ai promotori dei referendum
1. I promotori dell’iniziativa referendaria che intendono presentare una richiesta di referendum ai sensi dei titoli III, IV della presente legge possono chiedere, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto:
a) all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione del quesito referendario e della relazione illustrativa che lo accompagna;
b) all’Ufficio elettorale della Giunta regionale i dati e le informazioni necessarie per la formulazione del quesito referendario di cui all’articolo 51;
c) all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la stampa dei fogli per la raccolta delle firme in un numero non superiore al doppio dei fogli necessari per la raccolta del numero minimo di firme richieste ai sensi degli articoli 75 e 76 dello Statuto;
d) all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme ai sensi dell’articolo 30.
2. La verifica dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste di un comune della Regione è a carico della Regione stessa che può, nel rispetto della riservatezza dei dati personali:
a) verificare mediante consultazione diretta per via telematica degli archivi dei comuni certificanti;
b) richiedere la verifica ai comuni stessi, che rispondono entro quarantotto ore dalla relativa richiesta; in tal caso comune e Regione procedono via fax e con qualunque mezzo telematico o informatico.
3. Al fine di consentire la verifica di cui al comma 2, i promotori dei referendum raggruppano le firme dei sottoscrittori per comune di iscrizione nelle liste elettorali.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.