Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 70
- Orari di votazione e scrutinio
1. L’orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto dalla normativa per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo.
2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello dell’elezione del Parlamento europeo.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.