Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 61
- Diritto di partecipazione
1. Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo di cui al presente titolo i soggetti di cui all’articolo 45, così come individuati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo.
2. In caso di referendum per l’istituzione di nuovi comuni, partecipano alla votazione sia gli elettori della frazione o delle frazioni che intendono costituirsi in comune, sia gli elettori del comune o dei comuni da cui si propone il distacco.
3. In caso di referendum per la fusione di comuni con istituzione di un nuovo comune risultante dalla fusione, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.
4. In caso di referendum per l’incorporazione di un comune in un altro già esistente, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.
5. In caso di referendum per il distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione a un altro comune, partecipano alla votazione gli elettori dei comuni interessati.
6. In caso di referendum per il mutamento di denominazione del comune, partecipano alla votazione gli elettori del comune.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.