Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 51
- Quesito referendario
1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Siete favorevoli alla proposta attuativa della politica regionale volta a…” seguito dalla data, numero e titolo dell’atto in cui è indicata.
2. Nell’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b) il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è così formulato: “Siete favorevoli alla proposta o politica regionale volta a…”.
3. Il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare è formulato in modo sintetico e in modo tale che la risposta sia “si” o “no”.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.