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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 41
- Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione della circoscrizione, l’Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nella circoscrizione, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate dai verbali ed i reclami presentati, sull’assegnazione o meno dei voti relativi.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato all’Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti allegati; uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
3. I rappresentanti designati ai sensi dell’articolo 40, comma 2, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
4. L’Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l’intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte d’appello, all’accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se sono raggiunte le maggioranze di cui all’articolo 75, comma 4, dello Statuto.
6. Il segretario dell’Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari.
7. Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte d’appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.