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Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 31
- Vidimazione, consegna e stampa dei fogli presso il Consiglio regionale
1. Nel caso di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), i delegati depositano all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme.
2. Entro sette giorni lavorativi (10)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 7.

dal deposito, il responsabile del procedimento, o i funzionari da lui delegati, vidimano e consegnano i fogli destinati alla raccolta delle firme; a tal fine vi appongono il timbro, la data e la propria firma.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 27, comma 5, o all’articolo 28, comma 2, i delegati possono richiedere al responsabile del procedimento la stampa dei fogli per la raccolta delle firme a cura e spese della Regione.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, i delegati depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la richiesta scritta contenente il testo del quesito referendario e il numero di fogli richiesti.
5. Sono consentite ulteriori richieste per la stampa dei fogli entro centoventi giorni successivi al deposito della prima richiesta, nel rispetto del termine di cui all’articolo 29, comma 1.
6. Il numero dei fogli richiesti complessivamente non può essere superiore al doppio dei fogli necessari per raccogliere il numero minimo delle firme previste ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto.
7. I fogli stampati e vidimati sono consegnati ai delegati entro dieci giorni lavorativi (10)

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 7.

dalla richiesta di cui ai commi 3 e 5.
8. Il responsabile del procedimento redige verbale di ogni deposito, di ogni richiesta e di ogni consegna e ne rilascia copia ai delegati.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

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Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.