Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 28
- Concentrazione di richieste referendarie
1. Il Collegio di garanzia, nei termini di cui all’articolo 26, comma 1, può disporre, sentiti i delegati con la procedura di cui all’articolo 27, comma 2, la concentrazione in un unico quesito referendario delle diverse richieste che presentano uniformità e analogia di materia.
2. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall’adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t., unitamente al quesito.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.