Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 27
- Verifica di ammissibilità
1. Il Collegio di garanzia si pronuncia sull’ammissibilità del quesito in relazione:
a) all’oggetto materiale del referendum, e a tal fine verifica che il quesito riguardi leggi e regolamenti regionali;
b) al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 20;
c) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito;
d) alla omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. I delegati hanno diritto di intervenire alla seduta in cui viene esaminata l’ammissibilità del quesito per essere ascoltati ed illustrare il quesito referendario prima che il Collegio adotti la propria decisione. In tale sede, i delegati possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio di garanzia dà conto nelle premesse della decisione. Il Collegio di garanzia può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. In relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) il Collegio di garanzia, sentiti i delegati con la procedura di cui al comma 2, apporta al quesito referendario le correzioni necessarie affinché esso sia formulato in modo chiaro ed univoco.
4. Il Collegio di garanzia comunica la propria decisione, entro cinque giorni dall’adozione, ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che, nei successivi dieci giorni, ne dispone la pubblicazione integrale sul b.u.r.t.
5. La decisione di ammissibilità è pubblicata unitamente al quesito.
6. La decisione di inammissibilità conclude il procedimento.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.