Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 15
- Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come definito dall’articolo 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, in modo evidente, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: “Si” – “No”.
3. All’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum su più deliberazioni statutarie sottoposte al voto.
4. L’elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. La Giunta regionale, con regolamento, può disporre, anche in via sperimentale, l’utilizzo, presso le sezioni elettorali, di postazioni informatiche che consentano l’espressione del voto con modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.