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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 9
1. Dopo l’articolo 12 bis della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 12 ter - Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale
1. Qualora sia opportuno, al fine del loro coordinamento, procedere alla variazione contestuale di un altro strumento di pianificazione territoriale oltre ai piani territoriali di coordinamento (PTC) di cui all’articolo 51 della l.r. 1/2005, le province interessate possono promuovere la stipulazione contestuale di un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r. 1/2005.
2. Nel caso di cui al comma 1, il procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti è quello di cui agli articoli 22 e 23 della l.r. 1/2005 ed è contestuale al procedimento di variazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Nell’ambito dell’intesa di cui all’articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2005 è stabilito il termine per la conclusione dell’intero procedimento che non è in ogni caso superiore a venti mesi dalla stipulazione dell’intesa.
3. La Regione è soggetto necessario dell’intesa preliminare di cui all’articolo 22, comma 2 della l.r. 1/2005 e dell’accordo di pianificazione sul piano interprovinciale dei rifiuti, al fine di verificare la
conformità di tale piano ai contenuti del piano regionale dei rifiuti e alla normativa vigente in materia di rifiuti.
4. Nell’ambito dell’intesa preliminare di cui al comma 3, la Giunta regionale indica, ove occorra, le modifiche da apportare al piano interprovinciale.
5. A seguito dell’approvazione del piano, la provincia con il maggior numero di abitanti trasmette il piano approvato alla Giunta regionale, la quale dispone la pubblicazione del relativo avviso sul b.u.r.t. Il piano acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.
6. Il piano interprovinciale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 5 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile.
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.