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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 8
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:
Art. 12 bis - Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti
1. Decorso il termine dei sessanta giorni di cui all’articolo 12, comma 6, la provincia che convoca la conferenza, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, procede, nei successivi quindici giorni, alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa ai fini della conclusione definitiva dell’accordo e dell’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti.
2. L’accordo sul piano interprovinciale dei rifiuti conferma il piano adottato da ciascuna delle province interessate di cui all’articolo 12, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute e del parere della Regione. L’accordo concluso dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all’intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla stipulazione. La ratifica dell’accordo determina l’approvazione definitiva del piano interprovinciale dei rifiuti.
3. La provincia di cui al comma 1 trasmette immediatamente il piano approvato alla Giunta regionale la quale, fatto salvo quanto previsto al comma 4, dispone, entro trenta giorni dal ricevimento, la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul b.u.r.t. .
4. Se la Giunta regionale rileva che il piano approvato, trasmesso per la pubblicazione ai sensi del comma 3, non è conforme alle prescrizioni regionali eventualmente dettate ai sensi dell’articolo 12, comma 7, ne dispone il rinvio alla province interessate, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, per il riesame.
5. Nel caso di rinvio ai sensi del comma 4, le province provvedono, entro i successivi quarantacinque giorni, all'adeguamento e alla nuova trasmissione alla Giunta regionale che, verificata la conformità del piano alle sue prescrizioni, procede alla pubblicazione ai sensi del comma 3.
6. Se le province non adeguano il piano alle prescrizioni regionali ovvero non provvedono alla trasmissione ai sensi del comma 5 nel rispetto dei termini ivi indicati, la Giunta regionale apporta al piano interprovinciale le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle sue prescrizioni e successivamente ne dispone la pubblicazione.
7. Il piano interprovinciale adottato e quello approvato sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 3 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile. Il piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul b.u.r.t.
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.