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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 25/1998
1. L’articolo 12 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l’adozione del piano
1. Le province appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 24, comma 1, approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale, con i contenuti di cui all’articolo 11, anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli nei quali si articola il piano regionale dei rifiuti, sentiti i comuni e la comunità d’ambito, secondo il procedimento di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del titolo II della l.r. 1/2005, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nonché dell’articolo 12 bis.
2. La provincia con il maggior numero di abitanti, compresa nell’ATO, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle province interessate al fine di elaborare una proposta di piano interprovinciale.
3. In caso di approvazione di un nuovo piano regionale dei rifiuti, ovvero di modifiche o aggiornamento dello stesso, la conferenza di cui al comma 2 è convocata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di detto piano.
4. Entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di cui al comma 2, le strutture competenti elaborano una proposta di piano interprovinciale e la trasmettono alle province interessate.
5. Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma 4, gli organi competenti delle province interessate approvano la proposta di piano interprovinciale dei rifiuti e danno mandato ai legali rappresentanti per la stipulazione, nei successivi quindici giorni, di una intesa preliminare sul piano interprovinciale dei rifiuti.
6. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell’intesa di cui al comma 5, ciascuna provincia provvede all’adozione del piano interprovinciale, oggetto di tale intesa. Il piano in tal modo adottato è immediatamente trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione del relativo avviso di adozione sul b.u.r.t., ed è depositato, presso la sede di ciascuna provincia, per sessanta giorni dalla stessa data di pubblicazione.
7. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni di cui al comma 6, tutti possono prendere visione dell’atto e dell’intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla conformità del piano interprovinciale ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti, raccomandando o prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare.
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.