Menù di navigazione

Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 25
- Modalità di costituzione delle nuove comunità d'ambito
1. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , si costituiscono in forma di consorzio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). I comuni approvano lo statuto del consorzio sulla base dello statuto tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto tipo di cui al comma 1, il comune con il maggior numero di abitanti convoca una conferenza dei comuni appartenenti al medesimo ATO, finalizzata alla predisposizione dello statuto da sottoporre ai comuni per la relativa approvazione. In mancanza di espressa disposizione dello statuto o dell’atto costitutivo, alla convocazione della prima assemblea del consorzio provvede il comune con il maggior numero di abitanti entro quindici giorni dalla costituzione.
3. I comuni danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale dell’avvenuta approvazione della convenzione e dello statuto del consorzio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.