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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 12
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Nome per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale), possono essere previsti nei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale.
”.
2.Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 è abrogato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.