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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 25/1998
1. L’articolo 14 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Effetti del piano interprovinciale
1. Il piano interprovinciale ha effetto obbligatorio e vincolante in ogni sua parte e per ciascun intervento in esso previsto per i piani industriali di cui all’articolo 27 e per gli atti di competenza dei comuni.
2. Il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo dei PTC.
3. Le individuazioni, i criteri e le localizzazioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere h), l), o), q) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera b) della l.r. 1/2005. In relazione alle localizzazioni si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 51, comma 3, lettera c) della l.r. 1/2005.
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.