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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. L’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Effetti del piano regionale
1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge.
2. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005.
3. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 1/2005.
4. I criteri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2005.
5. L'inserimento di un'area nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, determina:
a) un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;
b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.
6. In conseguenza dell’obbligo di cui al comma 5, lettera b), l'utilizzo dell'area inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9, comma 2 è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla provincia competente per territorio.
7. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all’utilizzo di cui ai commi 5 e 6 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera d) della l.r. 1/2005.
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.