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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 5
- Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 25/1998
1. L'articolo 10 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Procedimento per l’approvazione del piano regionale
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61. Il piano regionale, le modifiche e gli aggiornamenti allo stesso sono approvati, sentite le province, i comuni e le comunità d’ambito, dal Consiglio regionale, secondo il procedimento di cui al titolo II della l.r. 1/2005, da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 41. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.).
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.