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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 29
- Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di una commissione tecnica
1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui all’articolo 27, comma 1, il presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e all’approvazione del piano provvede la Giunta regionale sulla base dell’attività istruttoria di una commissione tecnica, composta:
a) dai direttori delle comunità d’ambito esistenti ovvero dall’unico direttore della comunità dell’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 ;
b) da un dirigente regionale della direzione generale competente che la presiede.
2. La commissione tecnica provvede al compimento delle attività istruttorie per la predisposizione del piano di cui all’articolo 27, comma 1, anche avvalendosi delle strutture tecniche della Regione e delle comunità d’ambito.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.