Menù di navigazione

Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 28
- Realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio
1. Gli interventi di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), sono realizzati secondo quanto previsto all’Sito esternoarticolo 202, comma 5 del d.lgs. 152/2006 :
a) dai nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 26;
b) dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 113, comma 15 bis del d.lgs. 267/2000 .
2. I gestori di cui al comma 1, lettera b), provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari di cui all’articolo 27 ubicati nel territorio di competenza. Ove necessario, gli atti di affidamento del servizio sono conseguentemente adeguati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.