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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 26
- Primi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti
1. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , individuano un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, fatte in ogni caso salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 113, comma 15 bis del d.lgs. 267/2000 .
2. L’affidamento al gestore di cui al comma 1 ha ad oggetto anche i servizi svolti dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000 , a decorrere dalla data della loro scadenza.
3. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , provvedono ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, entro centoventi giorni dalla data della loro costituzione.
4. Nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento del servizio, le comunità d’ambito tengono conto dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative, e degli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono altresì conto dei costi di gestione e dell’utile d’impresa.
5. Se alle gare per l’affidamento del servizio partecipano consorzi stabili, associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CE relativo all’istituzione del gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell’Sito esternoart. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ), il bando di gara può stabilire l'obbligo di costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e di operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio; ciò ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti al consorzio medesimo nei confronti dell’ente affidante.
6. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine per l’approvazione del piano straordinario di cui all’articolo 27, comma 1, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio di cui all’Sito esternoarticolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.