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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 21
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole “
piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano interprovinciale
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole “
piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole “
che espliciti le eventuali gestioni sub provinciali previste nel piano provinciale
” sono abrogate.
4. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani interprovinciali, le comunità d’ambito adottano e trasmettono alle province e alla Regione i piani industriali. Contestualmente le comunità d’ambito nominano il garante dell’informazione, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l’informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, che può essere scelto all’interno della struttura dell’ente, ad esclusione del responsabile del procedimento, ovvero all’esterno.
”.
5. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della comunità d'ambito, dei comuni e delle province comprese nel territorio dell'ambito ottimale, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine, le province interessate d’intesa tra loro possono prescrivere alla comunità d'ambito le modifiche necessarie a rendere il piano industriale conforme al piano interprovinciale. Le province e i comuni trasmettono tempestivamente alla comunità d'ambito le osservazioni ricevute.
”.
6. Il comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
4. La comunità d'ambito approva il piano industriale entro sessanta giorni dall'adozione. Il piano dà conto delle osservazioni non accolte. Il piano è trasmesso alle province interessate che, d’intesa tra loro, lo adeguano alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3, qualora la comunità d'ambito non abbia provveduto. La provincia con il maggior numero di abitanti dispone la pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul b.u.r.t. Il piano industriale è efficace dalla data di tale pubblicazione.
”.
7. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:
4 bis. Il piano industriale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile.
”.
8. Il comma 7 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
7. Il comitato di cui al comma 6 è composto da almeno due membri, uno dei quali è designato dalle province comprese nel medesimo ATO. Il comitato riferisce alla comunità d'ambito e ai comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del piano. Almeno due volte l'anno il comitato elabora relazioni sullo stato del piano e le trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai comuni e alle province. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione della comunità d’ambito.
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.