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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 19
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. Se, alla data dell’adozione dei piani interprovinciali di cui all’articolo 12, comma 6, l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulta interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, le province interessate indicano nel piano la dimensione quantitativa dei rifiuti che eccedono la capacità di smaltimento e formulano una loro proposta, relativamente alla possibile convenzione con altra comunità d'ambito, ai fini dello smaltimento.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 le parole: “
piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
3. Alla data dell'approvazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti le province interessate alla convenzione danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi piani.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 le parole: “
piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano interprovinciale
”.
5. Al comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 le parole: “
piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano interprovinciale
”.
6. Il comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
6. Qualora non sia comunque possibile assicurare l’autosufficienza ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, la Giunta regionale può autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari nelle discariche di cui all’articolo 21, comma 1, con applicazione del tributo previsto dallo stesso articolo 21, comma 5.
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.