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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 18
1. Il comma 1 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani sono istituiti i seguenti ATO:
- ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia;
- ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
- ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 24 è abrogato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.