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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 15
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. La Regione vigila affinché i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti siano approvati nei tempi e con le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “
dello schema di piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
della proposta di piano interprovinciale
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
3. Le province vigilano, d’intesa tra loro, sull'attuazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti disciplinato dagli articoli 11, 12, 12 bis e 12 ter.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
4. Le province assicurano l’effettiva approvazione da parte delle competenti comunità d’ambito, dei piani industriali disciplinati dall’articolo 27, nei tempi, con le procedure ivi previste e altresì in conformità sia con il piano regionale che con quello interprovinciale. A tal fine, in caso di inadempimento da parte delle competenti comunità d’ambito, la provincia con il maggior numero di abitanti all’interno di ciascun ATO di cui all’articolo 24, provvede, in via sostitutiva, all’esercizio delle relative competenze.
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
5. Le province, d’intesa tra loro, vigilano affinché gli interventi contenuti nei piani interprovinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti sia dal piano interprovinciale che da quello industriale.
”.
6. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “
di cui ai commi 3 e 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al comma 4
”.
7. Alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “
piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano interprovinciale
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.