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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 14
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:
1 bis. Il presidente della Giunta regionale, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, può altresì provvedere, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio, alla realizzazione di impianti già previsti nei piani di settore, con le modalità di cui all’articolo 202, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
”.
2. 2. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998 le parole: “
impianti di cui al comma 2
” sono sostituite con dalle seguenti: “
impianti di cui ai commi 1 bis e 2
”.
3. 3. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998 le parole: “
piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
4. 4. Al comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998 le parole “
fino a L. 200 per Kg. di rifiuto
”, sono sostituite dalle seguenti: “
fino a 10,33 euro per tonnellata di rifiuto
”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.