Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 13
- Modifiche all’articolo 20 della l.r. 25/1998
1. 1. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “
dalla Provincia competente per territorio
” sono soppresse.2. Dopo il comma 16 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
“
16 bis. Nei casi di cui al comma 16, accertato lo stato di contaminazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’inserimento del sito nell’elenco degli ambiti da bonificare, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b). L’inserimento del sito in tale elenco comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 5 e 6.
”.Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.