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Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59

Norme contro la violenza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007

Art. 9
- Formazione
1. La Regione e le province, nell’ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e moduli formativi collegati alla realizzazione della rete di relazioni di cui all’articolo 3, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori sanitari, operatori degli enti locali, dei centri antiviolenza, dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, (9)

Parole inserite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 6.

operatori delle forze dell’ordine, della magistratura e degli uffici territoriali del Governo-prefetture.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.