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Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59

Norme contro la violenza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007

Art. 7
- Centro di coordinamento presso le aziende ospedaliero-universitarie e aziende USL
1. Le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende USL per i presidi ospedalieri e per i consultori, assicurano, per quanto di competenza, l’attivazione di almeno un centro di coordinamento per i problemi della violenza di genere su ogni zona.
2. Il centro di coordinamento:
a) garantisce l’immediato intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l’accoglienza, l’assistenza e la cura delle vittime della violenza; l’assistenza richiesta assicura oltre agli interventi per la cura della vittima, l’adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possano essere utilmente prodotti come prove della violenza in una eventuale fase giudiziaria;
b) garantisce la valutazione e l’attivazione immediata di un intervento multidisciplinare sulla vittima, al fine di assicurare assistenza sotto i molteplici aspetti socio-sanitari necessari e la conseguente presa in carico ai sensi della l.r. 41/2005 ;
c) ha l’obbligo di attivare la rete di protezione della vittima di cui all’articolo 3, al fine di assicurare l’immediata predisposizione di azioni e servizi necessari.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.