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Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59

Norme contro la violenza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007

Art. 3
- Costituzione della rete
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, la Regione sostiene e incentiva la costituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende ospedaliero-universitarie, le aziende unità sanitarie locali (USL), le società della salute, l’ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici provinciali, le forze dell’ordine, gli uffici territoriali del Governo-prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza e i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (7)

Parole inserite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 4.

presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti tali finalità.
2. La rete ha lo scopo di favorire procedure omogenee e di attivare l’immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1, su base provinciale, zonale-distrettuale.
3. La Regione adotta linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere mediante gli strumenti di programmazione di cui alla l.r. 41/2005 e promuove intese e protocolli per l’attuazione di interventi omogenei tra i soggetti della rete.
4. Le province promuovono il coordinamento territoriale dei soggetti della rete anche al fine della definizione di progetti integrati da presentare ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
5. L’ assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima, rivolta anche ad un solo soggetto della rete.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.