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Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59

Norme contro la violenza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007

Art. 11
- Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, sull’attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di promozione dell’attività di prevenzione della violenza di genere e di adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di violenza di genere, nonché di promozione degli interventi volti alla presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. (10)

Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 7.

2. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente la documentazione relativa all’attività di monitoraggio e di analisi svolta ai sensi dell’articolo 40, comma 4 ter della l.r. 41/2005 , così come introdotto dall’articolo 10 della presente legge, integrandola con le seguenti informazioni:
a) linee guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
b) intese e protocolli di intervento omogenei di cui all’articolo 3, comma 1, promossi e adottati;
c) azioni intraprese per la costituzione della rete di relazioni tra gli enti di cui all’articolo 2, comma 2;
d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati ai sensi dell’articolo 4;
e) attivazione dei centri di coordinamento per i problemi della violenza di genere ed interventi svolti;
f) interventi formativi promossi di cui all’articolo 9.
3. La relazione indica inoltre gli elementi che permettono di valutare gli effetti generali prodotti dalla legge, con particolare riferimento a quelli relativi all’andamento quantitativo e qualitativo delle tipologie di violenza di cui all’articolo 1 ed agli esiti degli interventi compiuti al fine di favorire:
a) la crescita, a partire dalle giovani generazioni e dalle famiglie, della consapevolezza e del rispetto del valore della relazione tra i sessi, dell’identità sessuale, religiosa e culturale, della non violenza come metodo di convivenza civile;
b) il rafforzamento della cultura e della pratica della solidarietà per le persone vittime della violenza.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.