Menù di navigazione

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59

Norme contro la violenza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007

Art. 1
- Principi
1. La Regione Toscana riconosce che ogni tipo di violenza di genere, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica e psichica e costituisce un’autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta. La Regione, inoltre, riconosce i soggetti che assistono alle violenze come vittime e persone offese dalle violenze stesse. (2)

Periodo aggiunto con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 1.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.