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Legge regionale 16 novembre 2007, n. 59

Norme contro la violenza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 26 novembre 2007

1 bis.
Art. 2 bis
Comitato di coordinamento ed elenchi dei centri antiviolenza e dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere (4)

Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

(1)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 77, art. 9.

1. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o suo delegato;
b) i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro;
c) la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
d) la Consigliera regionale di parità;
e) il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti iscritti agli elenchi di cui al comma 6;ti i requisiti di cui all'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata sancita il 27 novembre 2014; (5)

Lettera così sostituita con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

f) due rappresentanti designati, anche congiuntamente, da ANCI e UPI.
3. Il Comitato è validamente costituito con l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.
5. La deliberazione di cui al comma 4 può prevedere che il Comitato sia integrato, anche successivamente alla sua costituzione, con le rappresentanze di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
6. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 sono istituiti i seguenti elenchi regionali:
a) elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale;
b) elenco regionale dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere operanti sul territorio regionale. (6)

Comma così sostituito con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

7. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti previsti dall’intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza unificata, nonché i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere in possesso dei requisiti previsti dall’intesa sancita il 14 settembre 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni. (6)

Comma così sostituito con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

8. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 6 (4)

Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali.
9. Gli elenchi sono aggiornati (4)

Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

è aggiornato annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l’iscrizione e la cancellazione dagli elenchi e per il loro aggiornamento. (4)

Parole così sostituite con l.r. 5 marzo 2024, n. 8, art. 3.

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Note del Redattore:

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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.