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Legge regionale 12 novembre 2007, n. 57

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 21 novembre 2007

Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) dopo le parole: “
loro affidata,
” sono inserite le seguenti: “
e alle persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema sociale integrato,
”.
Art. 2
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 41/2005, dopo le parole: “
la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi dai comuni del territorio
”, sono inserite le seguenti: “
con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi,
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 41/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: “
anche con riferimento al fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali;
”.
Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 41 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 41 - Sistema informativo sociale regionale
1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, secondo i principi, le modalità organizzative e attraverso le infrastrutture tecnologiche di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.
2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire, attraverso le infrastrutture, le procedure e le regole della Regione, finalizzate alla interoperabilità, le informazioni richieste affinché confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale.
”.
Art. 4
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 41/2005, è inserito il seguente:
2 bis. Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e gli organismi consortili da essi costituiti ai sensi dell’articolo 65 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), adeguano i regolamenti che disciplinano l’accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo come criterio prioritario, in relazione alle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell’ISEE.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 47 della l.r. 41/2005, è inserito il seguente:
2 ter. L’adeguamento dei regolamenti di cui al comma 2 bis avviene in modo coerente con gli atti della programmazione regionale e zonale.
”.
Art. 5
1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 41/2005, sono soppresse le seguenti parole:“
di profilo sociale
”.
2. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 41/2005 è abrogato.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 41/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: “
entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
”.
Art. 7
- Norma transitoria
1. L’adeguamento dei regolamenti di cui all’articolo 47, commi 2 bis e 2 ter, della l.r. 41/2005 è effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.