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Legge regionale 12 novembre 2007, n. 57

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 21 novembre 2007

Art. 4
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 41/2005, è inserito il seguente:
2 bis. Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e gli organismi consortili da essi costituiti ai sensi dell’articolo 65 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), adeguano i regolamenti che disciplinano l’accesso alle prestazioni del sistema integrato prevedendo come criterio prioritario, in relazione alle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell’ISEE.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 47 della l.r. 41/2005, è inserito il seguente:
2 ter. L’adeguamento dei regolamenti di cui al comma 2 bis avviene in modo coerente con gli atti della programmazione regionale e zonale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.