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Legge regionale 7 novembre 2007, n. 53

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 novembre 2007

Art. 1
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)") è aggiunto il seguente:
4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all’eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l’abbattimento della minilepre.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.