Menù di navigazione

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

Art. 11
- Dichiarazione unica aziendale
1. La dichiarazione unica aziendale (DUA) è istituita al fine di:
a) unificare i termini ed i formati di richiesta per i procedimenti direttamente ed indirettamente collegati al profilo ed alle unità tecnico-economiche aziendali;
b) semplificare la presentazione della documentazione necessaria;
c) riportare sul fascicolo aziendale elettronico tutte le verifiche amministrative, escluse quelle riferite ad elementi progettuali, e il maggior numero possibile di controlli e di validazioni.
2. Il titolare dell’azienda agricola trasmette all’ARTEA la DUA con la quale comunica o aggiorna tutti i dati della propria azienda mancanti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole e fornisce tutte le informazioni preliminari ai procedimenti di interesse dell’azienda, in particolare:
a) il piano colturale, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica;
b) le richieste di accesso ad aiuti per investimenti;
c) le richieste di accesso ad aiuti comunitari e regionali;
3. L’attivazione dei procedimenti di cui al comma 2 avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell’interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni. (10)

Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 65.

3 bis. La Regione può stabilire l’attivazione tramite la DUA di ulteriori procedimenti di interesse dell’azienda agricola. (11)

Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 65.

4. Nel caso che nel corso dell’anno la DUA non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti dichiarati, la DUA deve essere modificata o integrata in modo corrispondente. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l’obbligo per l’amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.
5. L’ARTEA provvede, nel rispetto del presente articolo, alla definizione delle procedure necessarie alla gestione delle DUA.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.