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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 22
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
1. Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 la parola “
autorizzazione
” è sostituita con la parola “
attività
”.
3. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 la parola “
autorizzazione
” è sostituita con la parola “
attività
”.
4. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 le parole “
revoca l'autorizzazione e
” sono soppresse.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.