Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007
Art. 22
- Modifiche all'articolo 12 della l.r. 28/2004
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente:
“
1. Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
”.2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 la parola “
autorizzazione
” è sostituita con la parola “attività
”.3. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 la parola “
autorizzazione
” è sostituita con la parola “attività
”.4. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 le parole “
revoca l'autorizzazione e
” sono soppresse.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.