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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 21
- Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2004
1. L'articolo 7 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Dichiarazione d'inizio attività
1. Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale.
2. La dichiarazione d'inizio attività è presentata al comune ove si svolge l'attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione.
3. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.