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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 12
- Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 64/2004
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Registro anagrafico
1. Al fine di tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori di cui all’articolo 5 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici.
2. Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie con l’indicazione dei loro ascendenti.
3. Il registro anagrafico è istituito e tenuto da una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalità giuridica, che a tal fine si dota di un regolamento contenente, in particolare:
a) le norme di organizzazione interna dell’associazione per la tenuta del registro;
b) le modalità di svolgimento della tenuta del registro;
c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l’iscrizione al registro;
d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.
4.
L’istituzione del registro anagrafico e il regolamento di cui al comma 3 sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.