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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

SEZIONE IV
- Contabilizzazione degli interessi su fondi costituiti presso Fidi Toscana S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) e alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.A.)
Art. 6
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) è sostituito dal seguente:
4. Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.
”.
Art. 7
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell’estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.A.), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46, è sostituito dal seguente:
4. Gli interessi maturati sulle somme recuperate ai sensi del comma 2 e sulle disponibilità liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b), al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.