Menù di navigazione

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

SEZIONE III
- Caccia. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:
1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l’incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui all’articolo 7, possono essere assegnati contributi in conto capitale. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi.
”.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 48 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 48 - Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia
1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la Giunta regionale ripartisce fra le province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui all’articolo 50, comma 1, lettera e). La gestione del fondo è affidata alle province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione degli ATC. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione del contributo.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.