Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007
SEZIONE II
- Funzioni amministrative. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 )
Art. 18
- Modifiche all’articolo 11 della l.r. 85/1998
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) dopo la parola “
decreto
” sono aggiunte le seguenti: “, e la corresponsione, ai sensi dell’articolo 115 del decreto stesso, dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).
”.2. Il comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 85/1998 è sostituito dal seguente:
“
7. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.